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questo Consiglio con decreto 1534, 29 maggio e 1542, 11 maggio risolutamente prescritto, che i cappellani che eserciteranno la cura d'anime in detta chiesa sieno veramente cattolici e non scismatici, e che per prova di ciò n'abbino ad esser esaminati e approvati tali, come restò anco con la dovuta ubbidienza eseguito. Una massima così santa non potendo mai essere trascurata dalla pietà esemplare del Principe, ricerca che pure di presente sieno tutti i voti di questo Consiglio chiamati alla gloria del Signor Iddio con quel pio risoluto decreto, che vaglia ad impedire per sempre l'introduzione degli abusi, e rimover quelli, che per avventura vi si fossero introdotti, così che in questa città, che è la sede del Dominio, mai possa essere tollerato altro esercizio, che quello della nostra santissima fede cattolica. Però

L'anderà parte, che restando confermati, e nel suo intero vigore i riferiti decreti 1534 e 1542 ora letti, sia in avvantaggio statuito, che qualunque volta occorrerà farsi dal gastaldo e deputati al governo di detta chiesa di San Giorgio dei Greci l'elezione di papà ovvero cappellani o altri, per esercitar la cura d'anime, non possa alcuno essere ammesso alla ballotazione, se prima non avrà fatto constare al Tribunale dei Capi di questo Consiglio, di essere stato esaminato e approvato cattolico dal reverendissimo patriarca, ovvero dal legato che sarà pro tempore, ovvero dal vicario suo, o da alcuno di loro, presentandosi al Tribunale stesso la fede, di cui dovrà essere conservato il registro sotto le pene statuite dal decreto 1542 ai gastaldi e deputati trasgressori.

E perchè deve aversi tutta l'attenzione, acciò la detta chiesa si mantenga nella sua purità veramente cattolica, potendo accadere, che alcuno di quelli che saranno eletti per la cura della chiesa, dopo conosciuto e approvato cattolico, s'imbevesse di qualche errore contrario alla religione, con che venire a deludersi la santa intenzione di questo Consiglio, resta incaricato lo zelo dei Capi del medesimo che saranno di tempo in tempo, ad invigilare con tutto lo studio in questo importantissimo punto, procurando di penetrare con quelle forme, che parerà alla loro prudenza, i lumi possibili coi quali constando al Tribunale la colpa, resti rimesso ad essi Capi il rimover quello, che fosse incorso nella medesima, e

comandare la sùbita sostituzione con le forme solite d'altro soggetto, che abbia sempre i requisiti suddetti. Rimanendo di più eccitati li Capi suddetti in una materia di tanta importanza, qualunque volta ne scorgessero il bisogno, portare a questo Consiglio quelle ulteriori proposizioni, che per loro maturità conosceranno più conferenti al bene della religione, e all' onore del Signor Iddio.

Il presente decreto sia dato in copia al reverendissimo patriarca, e chiamato al Tribunale dei Capi il gastaldo ed i deputati dei Greci, gli sia letto il medesimo ed imposto di registrarlo nella loro matricola per la sua puntuale ed intiera ubbidienza, commettendogli di dover nel termine più breve venir all'elezione di nuovi cappellani con le formalità sopradette, in luogo di quelli, che al presente vi esistono, e che non portassero fede di esser stati conosciuti e approvati cattolici. 1707, die 18 Januarii (m. v.) in Consilio X. III. II. A. 93, 8. 95, 14.

Наредбу је ову издао млетачки Савјет десеторице приволом филаделфијског архијенископа (млетачко-далматинског епископа) Мелетија Типалди, и исту је наредбу послао Савјет на знање и управљање далматинском проведитору Giustino da Riva (в. биљешку на изводу овога документа у А. 3. Е. бр. 166).

1708, 28. априла. Задар.

LXXIII.

Далматински проведитор da Riva допушта, да инострани православни свештеник може вршити пастирску службу за православне Србе у задарским котарима, ако му изда на то патенту дотична латинска епархијска власт.

Noi Giustino da Riva, per la Serenissima Republica di Venezia, Provveditore Generale in Dalmazia ed Albania.

Considerabile per più importanti riguardi si è l'abuso scoperto in questo contado in ammettersi da' Morlacchi all incombenze delle parrocchie del rito greco preti di alieno Stato, senza permissione di questa Carica, e

senza riconoscer l'autorità de' prelati cattolici, nelle di cui diocesi sono incluse le ville, nelle quali vengono ricevuti ed ammessi. Perchè non proseguisca più oltre il disordine, e si tolgano tutti quei motivi, che possono produrre de' mali effetti, l'Illustrissimo ed Eccellentissimo Signor Giustin da Riva Provveditore Generale in Dalmazia ed Albania, col presente proclama fa intendere e sapere, che non possano essere ammessi per parrochi, o cappellani nelle ville di questo contado preti di rito greco, che fossero di Stato estero, senza permissione di questa Carica, dovendo in ogni caso esserne reso partecipe quel prelato, nella di cui diocesi vi fossero dette parrocchie, o cappellanie, per ricever dallo stesso le solite patenti per l'ammissione all' impiego, onde con questa via, esaminata la qualità e costumi della persona, si tengano lontani tutti quei sconcerti, ch'alle volte per mancanza di tale formalità son nati, e che possono nuovamente nascere, in pena ad ogni contraffattore, così de' capi de' Morlacchi, che li ricevessero, come de' preti greci, che s'introducessero, d'esser severamente castigati nella vita. Ed il presente dovrà esser pubblicato, perchè da alcuno non possa professarsene ignoranza.

Zara, 28 Aprile 1708.
A. 3. E. 6p. 168.

C. II. A.

LXXIV.

1709, 20. јула. Млеци.

Млетачка влада дозвољава зидање православнога храма у Неретви.

Joannes Cornelio, Dei Gratia Dux Venetiarum etc. Nobili et Sapienti Viro Vincentio Vendramino Provisori Nostro Generali in Dalmatia et Albania, fideli dilecto salutem et dilectionis affectum.

Col mezzo del loro procuratore sono ricorse avanti la Signoria Nostra molte famiglie di rito greco, che rassegnatesi suddite volontarie sotto il nostro Dominio, hanno il merito d'aver trasportato il proprio domicilio in Narenta, per implorare la permissione di poter erigger in quel distretto una chiesa ad oggetto che, in mancanza

d'ogni altra, possino aver il comodo per gli esercizi della loro religione. Dalle informazioni commesse si sono rilevati motivi tali, che rendono onesta l'istanza, e non men capace della pubblica condiscendenza il ricorso. Mentre però viene in deliberazione il Senato di permetter alle famiglie supplicanti predette l'erezione della chiesa medesima, sarà parte vostra disponer gli ordini propri al Provveditore di Citluch, perchè vi sopraintendi alla costruzione, acciò segua nella forma propria e conveniente, e che la chiesa sia fatta in quel sito, che riputerà più opportuno, dovendo il fondo della medesima restar sempre alla condizione del laico, onde consolate nelle loro divote istanze, abbino sempre più giusto motivo di stabilirsi nella fede e devozione verso il pubblico Nome.

Datum in Nostro Ducali Palatio Die XX Julii MDCCLX.
A. 3. E. óp. 173.

LXXV.

1710, 12. априла. Млеци.

Млетачка влада понавља дозволу мјешовитих бракова између православних и римокатолика (в. док. XXXVI).

Quanto ai matrimonii tra Greci e Latini si osservi il prescritto del Senato del 31 Luglio 1599, non dovendo esser impediti, con dichiarazione che ognuno degli sposi segua il proprio rito. La prole sia educata in quello del padre, la solennità del consenso dipenda dalla condizione dell'uomo; ne il sacerdote greco sposi la latina, ne il latino la greca senza le fedi di libertà. E nella causa pure di divorzio, spetti la cognizione al prelato di quel rito, che col metodo sopra espresso avrà benedetto il matrimonio.

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A. 3. E. 6p. 179. Le Bret. I. 182.

LXXVI.

1710, 27. октобра. Млеци.

Млетачка влада потврђује епископу Саватији Љубибратићу уживање пређашње повчане награде из државне благајнице.

Joannes Cornelio, Dei Gratia Dux Venetiarum etc. Nobili et Sapienti Viro Vincentio Vendramino Provisori Nostro Generali Dalmatiae et Albaniae, et Successoribus, fidelibus dilectis salutem et dilectionis affectum.

Essendo sempre stata pubblica intenzione espressa in Ducali 29 Giugno 1695, che continui la rimessa alla persona del vescovo Savadia, e come vi fu poi partecipato con altre Ducali 24 Luglio passato, con tale fondamento però conosce proprio questo Consiglio, che siauo da noi rilasciati gli ordini per la corrisponsione della paga dal giorno, che le fu sospesa, per continuargliela giusta alla rifferita deliberazione, onde goda l'intiero effetto delle pubbliche grazie.

Datum in Nostro Ducali Palatio die 27 Octobris MDCCX.

A. 3. E. 6p. 181.

LXXVII.

1711, 9. маја. Млеци.

Архијепископ Мелетије Типалди произвађа шибеничког пароха, архипрезвитера Николу Метакса за хорепископа.

Nos Meletius Tipaldi, Dei gratia Philadelphiae Metropolitanus ac Graecorum Archiepiscopus in dominio Veneto a Deo reparato, nec non Transmarinorum in Dalmatia et Exarco Ecumenico.

Humilitas Nostra Dei gratia ac munere Spiritus Sancti Paracliti, per quem dantur et impertiuntur Divina munera ac facultates, et uti Nobis concessa dignitas Archiepiscopalis gratia gratis data. et per auctoritatem Sanctissimae Ecclesiae et Apostolicae Ecumenicae Principum Apostolorum Petri et Pauli, juxta sacros canones eligimus Apostolice per impositionem nostrarum manuum,

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